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Novembre 29, 2011
ispettori ambientali e sanzioni abbandono rifiuti
Stato del quesito
VALIDATED

Buongiorno,

 

l'amministrazione comunale ha inteso istituire la figura dell'Ispettore ambientale.

 

Pertanto, con delibera di Giunta è stato affidato a dipendenti società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., affidataria della gestione integrata del servizio di igiene ambientale e della TIA, i poteri di cui al comma 3 del Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali (1) e di cui ai commi 179 (2) e segg., dell'art. 1 della l. 296/2006, previo espletamento delle procedure ivi indicate, in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, rifiuti ingombranti, rifiuti urbani pericolosi;

 

E' stato, pertanto, effettuato un corso ,alla fine del quale i candidati sono stati sottoposti ad un esame, il cui superamento era indispensabile per la nomina e l'attribuzione dei poteri accertativi e di contestazione da effettuarsi con decreto del Sindaco.

 

Verranno nominati Ispettori anche alcuni di essi che, pur non avendo il diploma di scuola superiore, hanno dal 2008 e stanno svolgendo tale funzione.

 

Si chiede un Vs. parere in merito alla procedura adottata.

 

Approfitto per sottoporvi anche il seguente quesito.

 

L'art. 192 del Decreto legislativo n. 152/2006, "divieto di abbandono" stabilisce che: l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

 

L'art. 255 "Abbandono di rifiuti" recita: chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro.

 

Infine l'art. 262. "Competenza e giurisdizione" dispone che: all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.

 

Anche il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la disciplina dei servizi di nettezza urbana, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 179 del 28.12.2001, all'art. 77 prevede il divieto di abbandono, di scarico, di deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private, e tale fattispecie è punita con la sanzione amministrativa in misura ridotta di euro 500,00, fissata con delibera di Giunta n. 213 del 3.11.2011, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Vi è una discordanza, pertanto, tra la sanzione irrogata dal Decreto legislativo, euro 600, e quella del Regolamento comunale, euro 500,00; inoltre mentre nel primo caso gli introiti vanno alla Provincia, se si applica il regolamento comunale i medesimi sono di spettanza del Comune, fatto che fa prediligere, chiaramente, l'applicazione del regolamento anziché del Decreto.

 

Qual è la procedura sanzionatoria più corretta?

 

Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.

(1) art. 3, comma 3:" In caso di affidamento di servizi, ai sensi dell'art. 113 del D.l.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, le funzioni di accertamento e prevenzione, possono essere affidate, con formale deliberazione di Giunta, anche ad apposito personale dipendente dalla società concessionaria o all'uopo nominato dalla società medesima".

 

(2) i commi 179 e succ., dell'art. 1, della L. 296/2006 prevedono che i Comuni possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dei soggetti affidatari del servizio di accertamento, liquidazione ed accertamento di entrate Comunali;