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Gent.mi esperti, sottopongo il seguente quesito relativo ai fermi conseguenti all'art.46 della 298/74 e all'art.207 del C.d.S.: in caso di atc extra UE sanzionato con md. F23 i due fermi, il primo per mancata oblazione immediata e quindi per un massimo di 60 giorni ed il secondo fermo ex art 214 C.d.S. per tre mesi sono contestuali o, alla scadenza dei 60 gg. del primo, in caso di omesso versamento, applichiamo il secondo?
Se il trasgressore obla dopo 15 giorni dalla contestazione, il fermo del 214 parte dalla data di oblazione o i 15 giorni vanno decurtati dai tre mesi del fermo del 214 ?
Se i tempi invece coincidono, vanno redatti 2 verbali di fermo con le motivazioni diverse per ogni modello?
Se i fermi non sono contestuali, consigliate di applicare il fermo ex 214 al conducente o sempre al custode – acquirente, trattandosi spesso, il conducente extracomunitario senza recapito in Italia e quindi soggetto che non dà garanzie sulla custodia e sul controllo del veicolo sottoposto a fermo?
Ringraziamo in anticipo per la sempre chiarezza e precisione nelle risposte.
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