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L'art. 214 bis del vigente CDS al comma 6 recita che la liquidazione delle spese di custodia pregresse (relative all'art. 38 della legge 326/03) debba essere effettuata in cinque costanti rate annue , con la prima rata corrisposta nell'anno 2004.
Poiché la Prefettura di Milano ha adottato idoneo provvedimento relativo al suddetto art. 38 notificato (e datato) solo nell'anno 2009 si ritiene non sia possibile applicare la citata norma predetta poiché antecedente.
Si chiede se la norma sia interpretabile come pagamento da effettuarsi al custode entro un anno ( la Legge è dell'anno 2003 e parla della prima rata da pagarsi nell'anno 2004), oppure – considerato che sono trascorsi 5 anni prima che la Prefettura emettesse tale provvedimento) sia da ritenersi antecedente e quindi inapplicabile.
Preciso che nel dispositivo prefettizio, ivi pervenuto, si legge che alla ditta in questione spettano i compensi ripartiti in 5 rate costanti annue senza citare alcuna legge ne disporre una precisa tempistica.
Che tipo di procedura si puo' adottare ?
grazie e bun lavoro
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