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L'importante sentenza del Consiglio di Stato n. 3677 del 23.08.2016 (ma anche la n. 2929 del 28.06.2016) ha statuito chiaramente che la mobilità esterna del personale prevale legittimamente, anche in forza dell'Art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e della Sentenza della Corte Costituzionale 30.07.2012 n. 211, sullo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti, in quanto la mobilità non costituisce una nuova assunzione ma un "mero" trasferimento.
Nel nostro Comune sussiste ancora una graduatoria con idonei, relativa a un concorso del 2009. A parte l'obsolescenza di tale concorso, si chiede se l'Amministrazione Comunale possa ricoprire posti vacanti dando prevalenza ad eventuali richieste di trasferimento in mobilità esterna, mediante l'indizione di una selezione/colloquio con nomina di una commissione comunale. Tale selezione, tra l'altro, è assimilabile ad una vera e propria procedura concorsuale? Secondo questo settore P.M. no, ma il settore personale ritiene tutt'ora in vigore il divieto per i Comuni di indire procedure concorsuali senza prima aver proceduto allo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti: tale assunto si baserebbe sull'Art. 4, comma 3, del D.L. 101/2013. Ma, si sottolinea, quest'ultimo parla di "procedure concorsuali" e non di mobilità.
Siamo pertanto a richiedere Vs. parere autorevole in merito e quali procedure legittimamente porre in essere per la copertura dei posti a tempo indeterminato vacanti, al fine di evitare e non incorrere in contenziosi.
Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
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