Aperiam repellat accumsan sagittis dolores sed, mollis neque mus beatae, viverra repellat amet fames? Minus fugit.

Info banner a rotazione a discrezione della proprietà. Lorem qui un link verso interna ipsum sit dolor.

Inserisci un questito

Attenzione, devi essere loggato ed avere credito residuo per poter inserire un nuovo quesito!

Ottobre 26, 2011
Mobilità per compensazione o interscambio.
Stato del quesito
VALIDATED

A seguito di richiesta per mobilità per compensazione tra due dipendenti appartenenti alla Polizia Municipale , un Ente X dove il dipendente era in uscita ha espresso parere negativo in quanto tale Ente non ha rispettato il patto di stabilità, e del rapporto delle spese di personale sulle spese correnti entro il tetto del 40%. Preme precisare che tali dipendenti appartengono alla stessa categoria, qualifica a differenza dell' inquadramento economico che il dipendente in entrata all' Ente X che non ha rispettato il patto è un D1 e l' altro in uscita D2. Già qui si evince un risparmio economico, e secondo un mio parere la mobilità per interscambio è atto neutro , e non costituisce assunzioni di personale ma scambio di contratto. .

Attenzione. Riporto un estratto del parere dell' Ente X che a negato la possibilità della mobiltà per compensazione precisando nella risposta quanto segue:

in ossequi alle recenti pronunce della Corte dei Conti nella loro funzione di garantire l' uniforme interpretazione della legge ( fra le tante, vedasi i pareri della Sezione Regionale di controllo del Piemonte, n.113/2011 e n. 59/2010), oltre alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblican. 4/2008, ed al parere dello stesso Dipartimento n. 4/2010, la mobilità per compensazione è consentita tra Enti sottoposti a regimi vincolistici in materia assunzionale, nel rispetto

della normativa sul patto di stabilità e del rapporto delle spese di personale sulle spese correnti entro il tetto del 40%; l' Amministrazione X, a seguito delle limitazioni previste ai sensi dell' art 76, comma 7 del D.L. 78/2008, e successive modifiche ed integrazioni, per l' annullità in corso non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Questa ovviamente è la sua interpretazione. Rammento di nuovo che dall' Ente

X usciva un dipendente D2 e entrava un dipendente D1 pertanto c'è un risparmio di spesa per l'Ente che non ha rispettato il patto. Chiedevo pertanto se allo stato dell' arte relativo alle varie sentenze, circolari, pareri, ecc.., è possibile tale " scambio " di dipendenti. In attesa di una risposta esaudiente, si porgono cordiali saluti.