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Tre distinti quesiti relativamente alla mobilità volontaria tra enti locali
1.La disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 trova applicazione anche nel caso di dipendenti di Enti Locali che non abbiamo recepito tale disposizione nel proprio regolamento, che prevedano in tale regolamento un tempo inferiore ai cinque anni?
2.Di norma la mobilità volontaria è subordinata al parere favorevole del dirigente responsabile del servizio a cui il dipendente è assegnato e del dirigente responsabile del servizio a cui il dipendente verrà successivamente assegnato a seguito di mobilità. Nel caso di responsabile di servizio in comune senza figura dirigenziale a chi competete emanare il prescritto parere favorevole (alla Giunta o al Segretario comunale?)
3.Di norma l'iter procedurale della mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 vede la formulazione dell'istanza da parte dell'interessato presso l'altro Ente di destinazione, in caso formalizzazione della disponibilità da parte dell'ente ricevente, viene emanato apposito parere favorevole / nulla osta da parte dell'ente concedente. Nel caso in esame, l'amministrazione concedente sarebbe disposta e rilasciare preventivamente il nulla osta alla mobilità (senza rimpiazzo) a seguito di istanza formulata da un dipendente nelle more di una successiva /eventuale manifestazione di disponibilità dell'amministrazione ricevente. Tale procedura potrebbe ritenersi non legittima?
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