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L'Ufficio Commercio del Comune X sta predisponendo le ordinanze ingiuntive afferenti a verbali elevati dalla Polizia Locale per alcune attività produttive.
Successivamente effettua richiesta ai Comuni di residenza dei contravventori affinché, mediante i propri Messi Comunali, provvedano – ciascuno per la propria competenza territoriale – alla notifica degli atti per conto del Comune richiedente.
Un paio di Enti restituiscono i suddetti atti senza notifica, citando l'articolo 10 della Legge 265 del 03/08/1999 "le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dei messi comunali solo qualora non sia stato possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale".
Il Comune Y precisa anche che, a decorrere dal 01/02/2010, accetterà solo gli atti accompagnati dalla prova della tentata notifica – non andata a buon fine – tramite il servizio postale. Inoltre, citando una sentenza della Corte di Cassazione (n. 9914/05, sezione I Civile) informa che il Comune che non notifica gli atti amministrativi statali non è responsabile per danno erariale se questa attività non è prevista espressamente dalla legge.
L'Ufficio Commercio del Comune X per la notifica delle proprie ordinanze ingiuntive deve, a questo punto, procedere con le modalità di cui alla Legge 20/11/1982 n. 890?
Deve dotarsi di buste e moduli di colore verde come prevede la L. 890/92 prevista per gli ufficiali giudiziari?
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