Aperiam repellat accumsan sagittis dolores sed, mollis neque mus beatae, viverra repellat amet fames? Minus fugit.

Info banner a rotazione a discrezione della proprietà. Lorem qui un link verso interna ipsum sit dolor.

Inserisci un questito

Attenzione, devi essere loggato ed avere credito residuo per poter inserire un nuovo quesito!

Luglio 23, 2013
Modalità di ripartizione aritmetica dei proventi
Stato del quesito
VALIDATED

Come noto l'articolo 208 del Codice della Strada prevede tra l'altro che:

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada spettanti alle regioni, alle province e ai comuni è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui sopra determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Di converso l'articolo 142 del Codice prevede che:

"12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

Le destinazioni di cui al comma 12-ter dell'articolo142 appaiono soltanto parzialmente coincidenti con quelle di cui al comma 4 dell'articolo 208, pertanto pare opportuno prevedere una ripartizione dei proventi che tenga conto di ogni singola voce, vale a dire:

lettera a), lettera b) e lettera c) del comma 4 dell'articolo 208, [in alternativa alla lettera c) il comma 5-bis] e, infine, comma 12-ter dell'articolo142.

Ciò premesso, ai fini del calcolo delle ripartizioni, sorge spontanea una prima domanda con riferimento a quanto prescritto dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 208.

Facendo riferimento ai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada deve ritenersi che gli stessi siano costituiti anche dai proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità.

Ci si domanda se nel totale dei proventi si debba tener in conto degli introiti derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità non ancora decurtati della quota spettante all'ente proprietario della strada ovvero dei soli importi spettanti all'ente a cui appartiene l'agente accertatore.

Chi scrive propenderebbe per la seconda ipotesi atteso che nello stesso primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 il legislatore fa riferimento ai proventi spettanti alle regioni, alle province e ai comuni; tale scelta viene confortata sotto l'aspetto sostanziale in quanto dovendo prevedere le destinazioni degli importi introitati non ci si può che riferire a quelli effettivamente di competenza dell'ente.

Inteso procedere come sopra, circa le modalità di calcolo delle ripartizioni, di seguito si tentano delle esemplificazioni numeriche.

Ipotizzando per comodità di rappresentazione un totale complessivo di 120 di cui 40 derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità e decurtando già i 40 delle quota da destinare all'ente proprietario delle strada (pari a 20), la somma da ripartire sarà pari a 100.

Di questa il 50% dovrebbe essere vincolato alle soglie minime di cui al comma 4

Es.

12,5 interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica

12,5 potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale

25 vedi lettera c) del comma 4 dell'articolo 208

Oltre a tale ripartizione – e quindi oltre il 50% vincolato – occorre prevedere la quota derivante dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.

20 manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale

Tale modalità di calcolo non evidenzia particolari problemi, sempre che sia da ritenersi corretta.

Se però si ipotizzano importi diversi quali quelli che seguono pare sorgere qualche criticità.

Ad es.

180 di cui 160 derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità; decurtando già i 160 delle quota da destinare all'ente proprietario delle strada (pari a 80), la somma da ripartire sarà pari a 100.

In questo caso però le somme da destinare a manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale saranno pari a 80 e quindi non potrà essere osservata la ripartizione dell'articolo 208 che necessiterebbe di almeno il 50% degli importi mentre ne residuerebbe solo il 20%.

Si chiede pertanto se i dubbi sopra esposti abbiamo un fondamento ovvero se possa essere indicata una diversa modalità di ripartizione. Grazie