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Buongiorno,
a seguito delle modifiche intervenute al TU ambientale con l'inserimento della parte VI-bis dedicata alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amminstrativi e penali in materia ambientale, si richiedono alcune informazioni in merito:
1) la prescrizione che la polizia giudiziaria provvede ad emettere nei confronti del contravventore, dove dice che deve essere asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, a chi fa riferimento? Cioè chi, o meglio quale organo-ufficio, deve asseverare che quanto avvenuto non sia di danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o pasesaggistiche protette?
2) se viene posta in essere questa procedura quindi con emissione da parte della polizia giudiziaria di apposita prescrizione per rimuovere la condizione di irregolarità, che fine fa l'ordinanza di ripristino del Sindaco di cui all'art. 192?
3) a chi vanno i proventi delle sanzioni amministrative a cui può essere ammesso il contravventore ai sensi dell'art. 318-quater?
4) se il soggetto comunque non adempie alla prescrizione, poi i passi successivi quali saranno, a parte la comunicazione dell'inadempienza al Pubblico Ministero? Ovvero, chi procederà per le operazioni di rimozione coattiva, il Comune o la Procura?
Grazie
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