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Ottobre 15, 2010
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L'art. 204 bis al comma 5 dispone che  in caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate. A questo punto mi chiedo come va fatta? Tramite chi? Grazie per la collaborazione e cordiali saluti