Attenzione, devi essere loggato ed avere credito residuo per poter inserire un nuovo quesito!
A seguito di ispezione da parte dei carabinieri presso un bar, l'esercente non è stato in grado di esibire alcun piano o registro di autocontrollo (HACCP). L'esercente, in sede di ricorso, adduce: "Il fatto di non produrre in quel momento il documento cartaceo non significa, ipso facto, l'omissione o l'assenza di procedure di autocontrollo. Il documento in esame, infatti, esisteva ed era trattenuto presso l'abitazione dello scrivente per il periodico aggiornamento. Nessuna norma giuridica, invero, prevede che tale documento debba essere presso il pubblico esercizio". Il sottoscritto, adito alla valutazione del caso, chiede: ai fini di un corretto aggiornamento delle procedure di autocontrollo, è necessario che il piano HACCP si trovi sul luogo prescritto, in quanto tali procedure impongono un aggiornamento quotidiano del registro ove da esempio vengono riportate le temperature dei frigoriferi nei quali sono conservati i cibi? Tra l'altro credo che il regolamento prevede che a richiesta di P.U. o incaricato di P.S., il titolare o chi per esso sia in grado di fornire, per le opportune verifiche e controlli, il prefato piano, che nella fattispecie, non è stato esibito ovvero si è omesso di fornirlo. Si chiede, gentilmente, di indicare l'Autorità a cui l'esercente debba ricorrere nel caso di adozione di ordinanza d'ingiunzione (se al G.d.P. oppure al Tribunale ex art. 22-bis L. 689/81 laddove si parla di igiene degli alimenti e delle bevande). Grazie
Gentile utente,
per leggere la risposta al quesito è necessario effettuare il login.
Clicca sul pulsante “accedi / registrati” in alto a destra della pagina o (se sei già registrato) riempi il
form qui riportato, una volta loggato verrai riportato direttamente a questa pagina.
Grazie,
il team di PoliziaMunicipale.it