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In relazione alla recente introduzione del reato di cui all'art. 341 bis C.P., si chiede cortesemente:
– Come quantificare economicamente il danno a favore della persona offesa, ovvero il pubblico ufficiale? Potete indicare delle cifre standard che possano essere ritenute congrue, ovvero la somma è liberamente determinata dalla contrattazione tra l'offensore e l'offeso?
-Con che modalità l'Ente di appartenenza, in questo caso il Comune, quantifica il danno subito? L'offensore è tenuto ad inoltrare un'offerta ed il Comune (quale Ufficio?) deve accettarla o respingerla? sulla base di quali criteri?
– E' corretto affermare che l'estinzione del reato dipende dalla volontà dell'offeso?; in altri termini, se il pubblico ufficiale offeso rifiuta l'offerta dell'offensore e se anche l'Ente (anche se molto meno probabilmente) fa lo stesso, l'offensore rischia quindi, a seguito del processo, di subire una condanna penale?
Ringrazio anticipatamente.-
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