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Ho scoperto da poco tempo che presso il giudice di pace di firenze, a seguito della nota riforma del processo davanti al gdp ad opera della L. 150/2011, l'onere della citazione dei testi a nostro favore, e disposti/ammessi dal giudice, nei ricorsi per sanzioni amministrative ex art. 204 cds, è a carico della polizia municipale che difende il verbale e non a carico della cancelleria del giudice di pace.Vi risulta corretta questa procedura anche quando la volontà di sentire il teste, da noi ovvimente citato e precedentemente preso a S.I.T., è del giudice? Se per il giudice non sono sufficienti le dichiarazioni rilasciate alla polizia municipale e vuole sentire il teste personalmente, cosa più che legittima anche se da noi poco condivisa, è legittimato a disporre che le notificazioni ai testi da sentire siano a carico della polizia municipale?
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