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Fatti accaduti in una quadrifamiliare.
Per una nuova distribuzione interna dei locali, prevedendo il ridimensionamento di una camera da letto per la realizzazione di un locale lavanderia – wc, e l'eliminazione di una parete per l'unione in un unico ambiente della cucina e soggiorno, il tecnico, con molta probabilità spinto dall'ufficio tecnico comunale, in data 30/05/2014 ha presentato al Comune una D.I.A. denunciando opere interne in corso di esecuzione art. 37, comma 5, D.P.R. 380/2001.
A seguito di esposto da parte di un vicino di casa (che sosteneva che il wc era stato realizzato da diverso tempo e che il medesimo wc, perché adiacente alla sua camera da letto, provocava rumori ogni qualvolta si tirava lo sciacquone o qualcuno facesse la doccia) si è provveduto ad espletare un sopralluogo. Il sopralluogo è stato condotto nel ventiseiesimo giorno dopo la presentazione della d.i.a. al Comune).
Sorpresa!
Nessuna attività era in corso d'opera.
Nessuna attività era mai stata iniziata e terminata.
Infatti, per stessa ammissione dei proprietari, l'immobile era stato comprato nel 2005 con le opere indicate nella D.I.A..
Dalla documentazione estratta dall'ufficio tecnico comunale è emerso che a corredo della D.I.A. era stata prodotta relazione tecnica un po' confusionaria visto che ad oggetto riportava "modifiche interne in sanatoria di unità immobiliare" mentre nel suo interno indicava opere da realizzare, e documentazione fotografica, a parere dello scrivente, molto bizzarra. Bizzarra poiché si era fotografato l'esterno dell'unità immobiliare e non l'interno, chissà perché!). Altrettanto singolare debba considerarsi l'istruttoria dell'ufficio tecnico comunale che ha accettato le fotografie.
A seguito di ciò si è provveduto a deferire il tecnico e i proprietari all'A.G. per i presunti reati di cui agli artt. 110 e 483 C.P. per aver falsamente presentato all'ufficio tecnico comunale una d.i.a. denunciando opere in corso di esecuzione in luogo di opere già realizzate e completate, per non incorre in procedura più gravosa e dispendiosa.
Al Comune, invece, si è segnalato che i proprietari avrebbero dovuto presentare una D.I.A. ai sensi dell'art. 37, comma 4, (per sanare le opere realizzate soprattutto per la realizzazione della lavanderia) anziché della D.I.A. presentata ai sensi dell'art. 37, comma 5.
L'iter procedurale sarebbe stato diverso, per tempi e per costi della procedura: l'u.t.c. ricevuto la d.i.a in sanatoria avrebbe dovuto seguire l'iter previsto dal comma 4.
Successivamente alle inoltrate segnalazioni si è ricevuto dall'A.G. la disposizione di procedere all'identificazione degli indagati ed all'interrogatorio degli stessi; dall'U.T.C., invece, si è ricevuto una comunicazione in cui si sosteneva che le opere realizzate erano soggette a comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 380/2001 per la quale la sanzione dovuta ammonta ad _ 258,00 e che gli interessati avevano già provveduto al pagamento della somma di _ 516,00.
Questo Comando pensa che l'U.T.C. abbia commesso qualche leggerezza nell'interpretazione della faccenda.
Domanda: Tenuto conto delle opere, specie del locale lavanderia – wc, già realizzate e dunque abusive, si chiede quale doveva essere il titolo abilitativo. Ammesso e non concesso che le opere in contesto siano soggette ad attività libera rimane il fatto che il tecnico ed i proprietari sottoscrivendo la D.I.A. abbiano asseverato cose non veritiere. Si chiedono suggerimenti in vista dell'interrogatorio da eseguirsi tra qualche giorno. Grazie infinitamente
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