Attenzione, devi essere loggato ed avere credito residuo per poter inserire un nuovo quesito!
Premesso che l'ordinanza sindacale che disciplina gli orari massimi di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, disciplina anche l'attività di intrattenimento all'interno di tali locali, stabilendo che:
…….."l'orario entro il quale possono essere svolte le attività di diffusione della musica dal vivo e/o con dispositivi di impianti costituiti da moduli a sé stanti (ad esempio: gli impianti che utilizzano amplificatori distaccati o posti a distanza dell'impianto che origina il suono o la musica) non può protrarsi oltre le ore 24,00, mentre l'effettuazione e la diffusione della musica attraverso televisione e/o apparecchi radio che hanno, al loro interno, i dispositivi di amplificazione e riproduzione di suoni e voci, esclusivamente all'interno dei locali, potrà essere effettuata fino all'orario previsto per la chiusura tenendo al minimo il volume oltre le ore 24,00, in modo che non vi sia disturbo alla pubblica quiete e al normale riposo dei cittadini".
Alla voce sanzioni :
"Si applicano le sanzioni previste dall'art. 35 della Legge regionale (Sardegna) 18.5.2006, n°5, e, per quanto non previsto dalla stessa, le sanzioni previste dalla Legge 287/91, nonché la normativa speciale sull'inquinamento acustico.
Ad ogni violazione della presente ordinanza non prevista dalle norme di legge anzidette è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro.
Si applicano i principi e le procedure della Legge 24 novembre 1981, n. 689" .
Ciò premesso, si precisa che lo scrivente è stato individuato con Decreto sindacale quale organo deputato a ricevere, valutare e adottare le ordinanze di archiviazione e/o ingiunzione in merito ai rapporti ex legge 689/81 per verbali adottati da altri organi accertatori. In tale veste, riceve i verbali elevati anche dai Carabinieri nei confronti degli esercenti pubblici, i quali verbalizzano:
in alcuni casi: "….ometteva di osservare l'orario per la diffusione della musica fissato per le ore 24 come disposto dall'ordinanza……..I verbalizzanti accertavano che alle ore….del..dall'interno dell'esercizio pubblico proveniva della musica, prodotta attraverso musica effettuata dal vivo "Karaoke" con un impianto di amplificazione stereo. Si fa presente che la musica prodotta, si udiva ad alto volume anche dalla strada, perché al momento dell'accertamento la porta d'ingresso del locale era aperta";
in altri casi:
"….ometteva di osservare l'orario per la diffusione della musica fissato per le ore 24 come disposto dall'ordinanza……..I verbalizzanti accertavano che alle ore….del..dall'interno dell'esercizio pubblico proveniva della musica che si udiva ad alto volume dalla strada, perché al momento dell'accertamento la porta d'ingresso del locale era aperta".
In entrambe le fattispecie di violazione, i CC applicano la sanzione amministrativa prevista dall'art. 28 comma 1° della L.R. n° 5/2006, ovvero _ 1.000,00.
Nella specie, poiché non è stato accertato il disturbo della quiete pubblica ma una semplice violazione all'orario per l'effettuazione della musica, lo scrivente ritiene non applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 28 – comma 1° – della detta Legge regionale bensì quella prevista dall'ordinanza sindacale.
Poiché lo scrivente deve adottare le ordinanze ingiunzioni di pagamento, si chiede un parere in ordine a quanto esposto.
Si ringrazia e si segnala l'urgenza.
Gentile utente,
per leggere la risposta al quesito è necessario effettuare il login.
Clicca sul pulsante “accedi / registrati” in alto a destra della pagina o (se sei già registrato) riempi il
form qui riportato, una volta loggato verrai riportato direttamente a questa pagina.
Grazie,
il team di PoliziaMunicipale.it