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Il Ministero della salute in data 06.08.2013, ha emanato ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
Vorrei delle spiegazioni relativamente all'art. 6 laddove si dice che "le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorità secondo le disposizioni in vigore"
L'art. 4 della suddetta ordinanza obbliga chiunque conduce il cane in ambito urbano a raccogliere le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Non avendo, per scelta dell'Amministrazione Comunale, nel regolamento di Polizia Urbana una norma che sanzioni il comportamento di cui sopra, come ci si deve comportare alla luce dell'art. 6 dell'ordinanza del Ministero della Salute?
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