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Buongiorno Le sottopongo il seguente quesito:
A seguito ricorso avverso un Verbale di accertamento di violazione alle norme del vigente c.d.s. il Giudice di Pace ha covalidato il Verbale impugnato con Ordinanza ex art. 23, c. 5° Legge 689/81, in quanto l'opponente (o il suo procuratore) non si è presentato all'udienza fissata ( la cui data è stata debitamente notificata al ricorrente) senza adurre alcun legittimo impedimento.
A riguardo:
– è obbligatorio notificare all'opponente l'ordinanza di convalida ex art. 23 c. 5 L 689/81? e chi, eventualmente, è tenuto a notificarla la cancelleria del Giudice di Pace o il Comando che ha emesso il Verbale di accertamento c.d.s. impugnato?
– premesso che il Giudice di Pace nel fissare l'udienza di comparizione ha respinto la richiesta di sospensione promossa dal ricorrente, nell'ipotesi che l'ordinanza di convalida ex art . 23 c. 5° L. 689/81 non venga estinta con il pagamento, la riscossione delle somme dovute nei modi previsti dall'art. 27 L. 689/81 decorre dalla data di notifica del Verbale c.d.s. impugnato o da quella in cui è stata emessa l'ordinanza di convalida de qua ?
Distinti saluti.
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