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Agosto 26, 2013
Ordinanza dossi artificiali. Competenza dell'atto
Stato del quesito
VALIDATED

Buongiorno,

il comune dove presto servizio è un ente con poco più di 5000 abitanti, geograficamente collocato ai piedi di una montagna e prevalentemente costituito da collina dove l'amministrazione è molto presente (forse anche troppo!!!!). Il sindaco su pressione di alcuni cittadini ha voluto installare i dossi artificiali (quelli contemplati dall' art. 42 c.d.s. e art. 179 Regolamento di Esecuzione) nonostante il ns. parere negativo in quanto l'art. 179 c.5 è chiaro e non ammette deroghe e inoltre, se non erro, vi dovrebbe essere una circolare del Ministero la quale definisce le responsabilità in capo a chi ne ordina l'apposizione (naturalmente quando non sussistono i requisiti) o non ne dispone la rimozione.ecc.

Quindi si capisce che l'amministrazione li appone come distribuire caramelle ai bambini in quanto anche il responsabile dell'ufficio Manutenzioni -Opere Pubbliche è dello stesso parere dell'ufficio P.L.. Orbene le ordinanze con cui sono apposti questi dissuasori nessuno le vuole firmare (non vi descrivo le motivazioni: da brivido!) e così il Responsabile LL.PP. le mette in firma al sindaco. Chiedo: il provvedimento in questo caso può essere viziato sotto il profilo della legittimità in virtù del fatto che il sindaco può emettere ordinanze solo in base agli artt. 50 c.3 e 54 c.2 del T.U.EE.LL. e comunque vi è un Responsabile del Servizio titolare di P.O. che spetterebbe a quest'ultimo l'adozione dell'atto oppure è "tutto regolare"?

Grazie saluti.