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Lungo una strada comunale, in adiacenza ad una abitazione singola circondata da campi e dotata di un proprio carraio, esiste un accesso (si presume ad uso agricolo). Sul lato opposto della strada il Comune ha consentito la realizzazione di una lottizzazione, servita da una strada di accesso poi diventata pubblica. Sia il carraio dell'abitazione singola che il carraio che porta ai campi si trovano ora a meno di 12 metri dall'intersezione.
Il proprietario intenderebbe utilizzare il carraio agricolo per dare accesso ad una nuova bifamiliare, ma gli è stato detto che la modifica del carraio (da uso agricolo a civile abitazione, seppure senza realizzazione di opere quali cancelli, sbarre o recinzioni) comporta la necessità di adeguarlo ed allontanarlo al almeno 12 metri dall'intersezione.
Il proprietario obietta che è stato il comune a sbagliare perché non avrebbe dovuto far realizzare la strada di lottizzazione sul lato opposto.
A parte la possibilità di autorizzare distanze inferiori come previsto dal comma 6 dell'art. 46 del DPR495/92ove ne ricorrano le condizioni, come ci si deve comportare in queste situazioni?
Può il Comune impedire la realizzazione di un lottizzazione perché si realizza una intersezione a meno di 12 metri dai carrai esistenti?
Sarebbe regolare autorizzare come accesso carraio delle bifamiliari il carraio già esistente al servizio della casa singola esistente?
Grazie
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