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L'art. 139 del C.d.S. prevede che ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale venga rilasciata apposita patente di servizio.
L'articolo, così modificato nel 2003 dalla legge n.214, ha anche previsto che le modalità e i requisiti, per il rilascio di tale documento abilitativo, fossero stabiliti in un apposito decreto da emanarsi in un successivo momento.
Puntualmente, nel 2004, il Ministero dei Trasporti, ha emanato, per l'appunto, il D.M. 246 contenente il regolamento recante le norme per il rilascio della patente di servizio.
Il D.M., in particolare, stabilisce, all'art. 9, in maniera esatta sia il programma sia le modalità per l'esecuzione delle prove d'esame per il conseguimento di tale particolare documento abilitativo alla guida dei veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale; ma nulla stabilisce circa il sistema di valutazione da adottare nelle succitate prove d'esame.
Il dubbio, su come debba essere valutata l'idoneità di ogni singolo candidato, sembra essere fugato, però, dal comma 3 dell'art. 341 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, rubricato "patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale", nel quale si prevede che gli esami per il conseguimento della patente di servizio consistano in una prova teorica e una pratica e il voto di ciascuna prova debba essere espresso in ventesimi.
Inoltre, lo stesso comma, precisa che la votazione minima per ottenere l'idoneità è di 12/20 in ogni prova ottenendo, però, almeno la media di 14/20 nelle due prove.
Pertanto, l'interpretazione letterale della norma, se fosse adottata, per esempio, come sistema quello della somministrazione a ogni singolo candidato di una scheda con quiz, imporrebbe la somministrazione di venti domande per la prima prova con un sistema di valutazione che prevedrebbe (ex lege) un numero massimo di otto errori.
Pertanto si chiede:
1)Se l'art. 341 Reg.to comma 3 è ancora in vigore;
2) E se, a vostro parere,le modalità di votazione così previste dal citato comma 3 possano essere utilizzate per le prove d'esame di cui all'art.9 del DM 246/2004.
3)E' possibile, sempre a vostro parere, guidare veicoli senza patente di servizio, immatricolati ai sensi dell'art.247 bis del regolamento , stemmati e non con i dispositivi di cui all'art. 177 C.d.S. ( dispositivi acustici e di segnalazione visiva) ma recanti targa civile?
Si precisa, inoltre, che i veicoli in dotazione a questo Corpo sono stati immatricolati alcuni come veicoli adibiti esclusivamente ai servizi di Polizia Locale altri adibiti esclusivamente ai servizi di Polizia Stradale.
Si inviano distinti saluti.
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