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L'art. 47 del D. lgs. n. 151 del 2001 così recita: "entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni; ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni; per fruire di tali permessi il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato". Si richiede a tale proposito se tali permessi sono retribuiti e se sono riservati al settore del pubblico impiego a anche ad altre categorie.
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