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Un esercizio di somministrazione alimenti e bevande (Regione Toscana) effettua all’interno dei propri locali piccoli intrattenimenti musicali, con caratteristiche di assoluta accessorietà. I trattenimenti terminano entro le ore 23.00 e i partecipanti sono inferiori a 100 persone. L'articolo 13 del decreto legge 09/02/2012 n. 5, ha abrogato l’articolo 124, 2° comma, del Regolamento TULPS, il quale assoggettava alla licenza di Pubblica Sicurezza gli spettacoli di qualsiasi specie che si tenevano nei pubblici esercizi contemplati dall’art 86, pertanto non è più necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi. In ogni caso per i titolari degli esercizi di somministrazione dove si svolgono i trattenimenti è obbligatoria la presentazione della valutazione di impatto acustico? In caso di mancata presentazione qual è la sanzione che dobbiamo applicare? Si ringrazia per la collaborazione.
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