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L'art.47 delle norme di attuazione del C.d.S. prescrive che le "preinsegne" non posssano essere installate ad una distanza superiore ai 5 Km. dalla sede dell'attività pubblicizzta. Si chiede il vostro parere in merito alla possibilità che tale distanza sia da ritenersi valida solo nel Comune in cui esiste l'attività, oppure possa essere considerata anche distanza ricadente in Comune diverso confinante con la sede dell'attività di cui trattasi.
Analogo quesito è posto per l'art 134, sempre del Regolamento, relativo ai segnali turistici o industriali ed artigianali.Infatti si ritiene da parte dello scrivente Comando che mentre le preinsegne servano per avviare e reclamizzare un'attività, i segnali di cui all'art. 134 debbano essere collocati solo nel Comune di effettiva presenza dell'attività in quanto la loro ubicazione può avvenire" unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato" e non già sulle vie che, dal Comune confinante, o peggio, da Comune diverso da quello immediatamente confinante, possono semplicemente avviare alla effettiva ubicazione dell'attività.
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