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Il Sindaco del nostro Comune ha, con proprio provvedimento, assegnato l'arma in via continuativa ad ogni singolo agente del Comando; per tale motivo, l'addetto all'armeria non provvede quotidianamente al ritiro/riconsegna dell'arma di ogni singolo agente alla fine o all'inizio di ogni singolo turno bensì ogni operatore provvede a portare l'arma – e a custodirla – presso la propria abitazione.
Sorgono dubbi discordanti su eventuali ulteriori adempimenti imposti, sia dalla normativa vigente in materia di armamento del personale della P.L. dotato di qualifica di P.S. sia, più in generale, in materia di legislazione delle armi sia sulla circostanza del trasporto fuori comune, sia sulla detenzione, dell'arma stessa, nell'abitazione dellìoperatore, talvolta sita fuori dal Comune ove lo stesso opera.
In pratica, l'operatore assegnatario in via continuativa (oppure, il Sindaco che ha asseganto detta arma o, ancora, il Comando) è tenuto ad ulteriori adempimenti legati al porto dell'arma stessa fuori dal comune e per la detenzione presso l'abitazione del singolo agente?
Inoltre, il D.M. 145/87, all'articolo 6, cita che il provvedimento di assegnazione in via continuativa è soggetto "a revisione annuale" da parte del sindaco stesso.
Quale può essere l'esatto significato di tale espressione? E' una "vidimazione" con timbro e firma del Sindaco una volta appreso che il singolo operatore ha superato l'esame annuale di manegio dell'arma presso il T.S.N.? Oppure, l'acquisizione di tale certificazione di idoneità al maneggio può tacitamente esere parificata alla suddetta "revisione annulae"?
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