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Buon giorno,
volevo sapere se le ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale, temporanee o permanenti, devono essere obbligatoriamente pubblicate all'albo pretorio.
Io sostengo che, a meno che tale obbligo non sia previsto dallo statuto e/o regolamenti dell'ente, la pubblicazione all'albo non sia necessaria in quanto l'articolo 5 del CdS prevede che le ordinanze vengono rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali.
Il Segretario Generale ritiene invece che l'articolo 5 preveda una ulteriore forma di pubblicità che comunque non sostituisce la regola generale, e che esiste anche un parere ancitel del 2005 che conferma la sua tesi in quanto l'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale prevede che "le leggi ed i regolamenti diventano obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito"..
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