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In data 25.01.2013, questo comando riceveva una richiesta di discarico amministrativo ad una cartella esattoriale, presentata da una importante società di autonoleggio, la quale adduceva a proprio favore che, avendo comunicato i dati del locatario in data 06.10.2010, aveva soddisfatto il combinato disposto degli artt. 196, 201 e 84 del C.d.S. ed il contenuto della circolare del Ministero degli Interni n° 300° del 15.01.1994, pertanto nulla doveva essergli addebitato o quantomeno doveva essere accolta l'istanza di discarico parziale per le somme imputabili alla maggiorazione prevista dall'art. 27 comma 6 della L 689/81 in quanto tale maggiorazione era stata dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione sez. II con sentenza n° 3701 del 16.02.2007.
Si precisa che a seguito della comunicazione da parte della società di locazione dei dati relativi al locatario e di un suo numero di Patente (risultato non in uso dalle Prefetture e dagli Uffici della Motorizzazione Italiana), questo comando provvedeva a trasmettere il verbale alla predetta Società ritenendola unica responsabile in quanto tutti i tentativi di notifica davano esito infruttuoso.
Infatti questo Comando, trasmetteva il verbale al locatario, a mezzo del servizio postale e lo stesso verbale rientrava non notificato con la dicitura "Irreperibilità del destinatario".
Come da prassi, si effettuavano gli accertamenti presso gli uffici demografici del comune di residenza dai quali scaturiva che il locatario non risultava essere mai stato iscritto nei registri anagrafici di quel comune.
Il comando comunicava alla società di locazione quanto accaduto, facendo presente fin da subito che nel caso non fosse stato possibile notificare l'atto al locatario, a causa delle informazioni errate e insufficienti fornite dalla medesima società, ai sensi degli artt. 84 e 196 del vigente Codice della Strada, quest'ufficio avrebbe avviato le procedure solo ed esclusivamente a carico della società di locazione alla quale veniva rinotificato il verbale.
Questo Comando ritiene che se il locatore non fornisca correttamente tutti i dati idonei alla corretta identificazione del locatario (come nel caso di specie dove quest'ultimo è risultato essere una persona sconosciuta), risulti essere l'unico responsabile.
Alla luce di quanto sopra detto si chiede, cortesemente, di conoscere:
1) se sia corretto, il rigetto della richiesta di discarico della somma totale della cartella esattoriale;
2) inoltre, nella denegata ipotesi di rigetto di discarico totale, la Società chiede il discarico di tutte le somme imputabili all'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 27 legge 689/81, facendo riferimento alla sentenza Cass. Civ.- Sez. II 16.02.2007, n° 3701 e pertanto si chiede se questo Ente sia obbligato a riconoscere questo discarico parziale?
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