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In applicazione al disposto del comma 11° dell'art. 142 che prevede il raddoppio della sanzione per i veicoli previti dal comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), si chiede se è corretto non aplicare il raddoppio della sanzione per in mezzi d'opera circolanti a vuoto, visto che alla lettera l è previsto il raddoppio specifico dei mezzi d'opera circolanti a pieno carico? Anche se a vuoto le velocità consentite sono quelle degli autocarri?
Si ringrazia per collaborazione e distintamente si saluta
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