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Come oramai ben noto, l'art. 202-bis del Codice della Strada ha introdotto la possibilità, ricorrendo determinate condizioni, di richiedere il pagamento rateale delle sanzioni.
Sempre nello stesso articolo, al comma 9, per l'applicazione operativa della ratealizzazione si rimanda ad un emanando Decreto Interministeriale nel quale verranno disciplinate le modalità di attuazione.
Ciò significa che, come già succede in altre situazioni similari come ad esempio la ripartizione dei proventi di cui all'art. 142 C.d.S. all'Ente proprietario della strada, in assenza del suddetto Decreto è possibile attuare ugualmente la suddetta norma ?
Volendo concedere la rateazione e preso atto che il già citato art. 202-bis in nessuna sua parte provvede a modificare il comma 1 dell'art. 202, prevedendo facilmente che il pagamento rateale andrà sicuramente ben oltre il termine di 60 giorni ivi fissato, la somma da rateizzare sarà il minimo o la metà del massimo della sanzione edittale?
Nel caso che la Vostra opinione sia che la rateazione vada applicata per il minimo della sanzione edittale, quali elementi giuridici avete a supporto della Vostra tesi?
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