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Aprile 2, 2014
Recinzione in fregio di scolo
Stato del quesito
VALIDATED

Una immobiliare ha costruito un complesso residenziale di diverse unità immobiliari.
Il permesso di costruire è scaduto nel 2011; ad oggi non c'è cantiere e dunque non ci sono lavori in corso d'opera.
A seguito di intervento sul posto richiesto dai proprietari delle unità immobiliari è stato appurato che una parte del complesso confina con uno scolo di proprietà demaniale ma di competenza di un Consorzio di bonifica.
Sia nell'assentito permesso di costruire sia nel nulla osta rilasciato ai soli fini idraulici dal Consorzio non è stato prescritto nulla in merito a protezioni od altro che tuteli la privata incolumità.
L'immobiliare nel 2010, d'iniziativa, ha installato in fregio allo scolo una recinzione composta da reti di cantiere e da reti elettrosaldate per scongiurare il pericolo di caduta.
I proprietari, in sede di sopralluogo, hanno lamentato la precarietà di detta recinzione, oltre alla bruttura della stessa, chiedendone la rimozione e la contestuale realizzazione da parte dell'immobiliare di un'altra recinzione a regola d'arte.
L'immobiliare non ci sente, o meglio, ha fatto sapere che sarebbe disposta a risolvere il problema a condizione che le spese siano suddivise a tutti (immobiliare e proprietari).
Domanda: senza entrare nella sfera civilistica, si chiede se per la recinzione rilevata in sede di sopralluogo si debba ipotizzare l'abuso edilizio per assenza di DIA e di autorizzazione paesaggistica, ex art. 181 D. Lgs. 42/2004, visto che l'area ricade in zona vincolo.
Poi, ammesso che il Comune disponga la rimozione della recinzione e che l'immobiliare ottemperi all'ordine, a chi spetta tutelare la privata incolumità? In poche parole il Comune o il Consorzio, sebbene in ritardo, possono ordinare, e a chi, la realizzazione di un manufatto in fregio allo scolo che tuteli la privata incolumità?