Attenzione, devi essere loggato ed avere credito residuo per poter inserire un nuovo quesito!
Spett. le Redazione, durante i mesi appena trascorsi ho effettuato attività di accertamento e repressione circa la mancata osservazione dell'ordinanza che ogni anno viene emanata per lo sfalcio delle stoppie e erbacce nelle aree private del centro abitato.
Durante le varie indagini amministrative abbiamo accertato assieme ai colleghi dell' ufficio tributi e dell'ufficio tecnico, che alcune aree sono di proprietà di più persone, (legati da rapporti di parentela), e quindi più obbligati in solido e anche piu' trasgressori. In particolare durante l' accertamento in un' area privata è emerso che la succitata area risulta essere di proprietà di due persone, madre e figlia. Ho proceduto quindi all' emissione di 2 verbali in qualità di trasgressori e non di obbligati in solido. Vorrei sapere se la procedutra fin quì illlustrata è corretta, in quanto entrambi i proprietri del bene hanno inviato al Sindaco scritti difensivi lamentando che non è stato possibile contestare l'infrazione per assenza del trasgressore (i proprietari vivono in un comune della penisola e non nel nostro comune), voleva essere informata sulle scadenze dell' ordinanza inoltre sostiene profondamente ingiusto l'emissione di 2 verbali in quanto la ricorrente sostiene che se avvesse avuto piu figli sarebbero stati emanati più verbali, dimenticando che si è fatto riferimento ai proprietari del bene e non alla composizione (numerica) del suo nucleo familiare. Vorrei sapere se si è agito in modo corretto e se i verbali devono essere annullati oppure no. Mando alla redazione copia dei verbali emessi e copia dei ricorsi ricevuti, nonchè copia dell' ordinanza.
Gentile utente,
per leggere la risposta al quesito è necessario effettuare il login.
Clicca sul pulsante “accedi / registrati” in alto a destra della pagina o (se sei già registrato) riempi il
form qui riportato, una volta loggato verrai riportato direttamente a questa pagina.
Grazie,
il team di PoliziaMunicipale.it