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Dicembre 31, 2013
Rifiuti di origine zootecnica
Stato del quesito
VALIDATED

A seguito di un attività di indagine effettuata da personale del Comando scrivente, si è accertava, sulla parte retrostante dell'area aziendale, già destinata all'allevamento di suini, titolare Cooperativa Zootecnica regolarmente iscritta all'albo, la presenza di n. due bacini in struttura di cemento armato, contenenti liquami di verosimile origine zootecnica, per totale di mc. 4667 circa, verosimilmente riconducibili al codice CER n. 02 01 06.
Per quanto attiene all'inquadramento normativo dell'illecito, si evidenzia che l'azienda, a seguito dell'emanazione del Decreto 7 aprile 2006, e successivamente all'emanazione della disciplina regionale Delib. G.R. 21/34 del 05.06.2013, non ha mai presentato alla Provincia di Cagliari la comunicazione riguardante l'utilizzazione agronomica degli effluenti dall'allevamento, come peraltro attestato dall'Ufficio Acque della Provincia di Cagliari.
In conseguenza di quanto sopra esposto, si ipotizzavano le seguenti fattispecie:
1. lo spandimento di reflui in assenza di comunicazione, presso altri terreni aziendali, in violazione all'Art. 112 c 1 e art. 137 c 14 del Dlgs.vo 03.04.2006 n. 152;
2. lo stoccaggio o depositato in modo incontrollato di reflui presso i bacini aziendali, superando il limite di mc 30 previsto dall'art. 183 c 1 bb punto 2, in violazione all'art. 256 del medesimo D.lgs.vo.
Della Cooperativa di cui sopra alla data del 08.08.2013 veniva avviata la procedura di liquidazione coatta amministrativa con nomina, in data 27.09.2013 di un Commissario Liquidatore, che in data 31.10.2013 comunicava al Comune di Dolianova la presenza di tali rifiuti chiedendo " un immediato intervento per evitare conseguenze pregiudizievoli per l'ambiente".
Tutto ciò premesso, considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 c 3 del Dlgs. vo 152/2006, il responsabile dell'illecito in parola, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo, considerata la particolarità della situazione dovuta al procedimento di liquidazione coattiva, si chiede alla S.V. un parere in merito all'individuazione dei destinatari dell'ordinanza rimozione rifiuti, specificando se si ritiene opportuno indicare nel 2 provvedimento amministrativo, quale persona tenuta a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, il rappresentante legale, il commissario liquidatore o entrambi i soggetti.