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Un utente coinvolto in un sinistro stradale viene trasportato presso la struttura ospedaliera per le cure del caso. L'organo di polizia richiede di sottoporlo a test alcol e test tossicologico. A richiesta del sanitario di turno lo stesso rifiuta firmando il modulo raccolta consenso informato. A seguito del rifiuto gli vengono contestati i reati di cui agli artt. 186 c. 7 e 187 c. 8 C.d.S. e conseguentemente la Prefettura dispone la sospensione della patente di guida. A seguito del provvedimento della Prefettura la persona propone ricorso al Giudice di Pace sostenendo di non essere stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e di aver richiesto dopo circa 10 minuti di essere sottoposto a tali test, riceveendone rifiuto da parte del medico.
Si vuole conoscere se il medico ha l'obbligo di informare la persona di tale facoltà (anche in caso di rifiuto) e se doveva accogliere la richiesta postuma dell'utente. In caso affermativo quali sono le argomentazioni che si possono utilizzare in udienza per non rendere nullo l'accertamento.
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