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Il recente Decreto del 12 settembre 2012, in materia di ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell'atto notificato, sembrerebbe riguardare solo gli atti della amministrazione finanziaria.
Effettivamente, da una prima lettura e dal quadro normativo di riferimento citato nel decreto, l'applicazione sembrebbe non riguardare le notifiche previste dal Codice della Strada.
L'unica perplessità riguarda l'art. 1, ultimo capoverso, dove si dice "..(omissis) , nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative." Questo ricomprende anche le spese di notifica che derivano da infrazioni al Codice della Strada? E' possibile giustificare la richiesta di ripetizione delle spese superiori a _ 5,18 in Italia?
Si ringrazia
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