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Sul "Sole 24 ore" è apparso un articolo sulla diatriba del trattamento economico da corrispondere ai "vigili urbani" che prestano attività di lavoro in turno per le giornate di festività infrasettimanali.
La sentenza della Corte di appello di Milano, con sentenza 11102/2013 ha fatto propria la tesi che chi svolge attività lavorative in turno in una giornata di festività infrasettimanale, essi devono sommare i compensi di cui all'art. 22 del Ccnl del 14 settembre 2000 (il turno) e quelli dell'art. 24 dello stesso contratto, cioè il trattamento per le attività prestate in giorno festivo, con diritto al riposo compensativo.
La sentenza richiama la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.907/2007.
Questa tesi smentisce le sentenze dei giudici del lavoro, l'orientamento dell'Aran, l'orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria dello Stato. Questi bollano come illegittime le interpretazioni che accolgono la tesi della sommabilità delle due disposizioni contrattuali e, a dire dell'articolo, segnalano l'accaduto alla Procura della Conte dei Conti per valutare il possibile danno erariale.
L'ufficio personale ha consegnare copia dell'articolo al Comandante, che fino ad oggi ha riconosciuto il riposo compensativo al personale turnista che lavorava nelle festività infrasettimanali oltre all'indennità di turno, facendo presente che quello che conta è quanto dice l'Aran, e "come Pilato" ha rimandato la decisione al responsabile del servizio su quale tesi propendere.
Come si deve interpretare l'ultima sentenza in questo fiume di interpretazioni?
Nel mese di aprile ci saranno tante festività infrasettimanali con manifestazioni e diventa importante capire se il personale chiamato ad operare recupererà il festivo.
Inoltre se il personale turnista che lavora nelle festività infrasettimanali prende le ferie, i festivi devono essere conteggiati come giorno di ferie?
Si ringrazia per eventuali chiarimenti
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