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L'art. 675 c.p. – collocamento pericoloso di cose, è stato depenalizzato con D.Lgs. 507/99.
L'art. 19-bis delle disposizioni di attuazione C.P. cita :
L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni
amministrative previste dagli articoli 350, 352, 498, 527, 654, 663-bis, 672, 688, 692, 705,
724 e 725 del codice penale è il prefetto.
Le autorità di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative
(qui non cita la competenza a ricevere il rapporto) previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse:
a) omissis …
b) omissis …
c) omissis …
d) omissis …
e) sindaco: articoli 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 del codice penale.
La L. 689/81 (anteriore al D.Lgs. 507 /99) prescrive però :
All’art. 29 che i proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda (Stato nel nostro caso).
All’art. 17 che, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Alla luce delle norme sopra riportate :
– chi è corretto che incameri la sanzione, il comune o lo Stato ?
– quale è l’Autorità competente a ricevere il rapporto, il Sindaco o il Prefetto ?
Grazie
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