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Aprile 15, 2012
Sanzione disciplinare
Stato del quesito
VALIDATED

Un dipendente comunale aveva l'obbligo di servizio di portare all'ufficio postale, per la spedizione, la posta protocollata e svolgeva mansioni di messo comunale. Nell'arco di 5 mesi del 2011, a seguito della segnalazione di alcuni capi area, è emerso che non ha nè notificato nè spedito molti atti. A seguito della segnalazione, il segretario comunale ha avviato un procedimento disciplinare che ha portato alla inflizione della sanzione della sospensione dal servizio del dipendente per 10 giorni. Successivamente, sono emersi ulteriori mancanze, sempre in relazione a mancate notifiche o spedizioni e sempre per segnalazioni dei capi area, per cui è stato avviato un altro procedimento disciplinare. L'avvocato del dipendente, in sede di controdeduzioni, sostiene che, trattandosi dello stesso tipo di mancanze e che afferiscono al periodo precedente alla inflizione della prima sanzione disciplinare, queste nuove valutazioni andrebbero valutate all'interno del primo procedimento disciplinare. Ha chiesto quindi la riapertura dello stesso, la valutazione delle condotte nuove e vecchie in maniera unitaria alla stregua di un art. 81 c.p., e l'applicazione di una sanzione aggravata rispetto alla precedente. In altre parole, l'avvocato ha il timore che venga applicata la recidiva nel 2^ procedimento anche perchè il suo assistito non avrebbe potuto beneficiare dell'effetto special preventivo della sanzione trattandosi di mancanze compiute prima dell'inflizione della prima sanzione disciplinare. Pur essendo favorevoli a riaprire il primo procedimento disciplinare e ad aggravare la sanzione, ci si chiede se questo comportamento non possa poi inficiare sia il primo che il secondo procedimento. Il primo perchè si adotterebbe una integrazione di sanzione o comunque una nuova sanzione (si pensa a 30 giorni di cui 10 già scontati) oltre il termine decadenziale di 60 giorni per la conclusione del procedimento. Il secondo procedimento perchè verrebbe chiuso con rinvio al primo. Si chiede come comportarsi in tale evenienze e se le mancanze, per essere considerate nuove, debbano riferirsi alla data della sanzione disciplinare o alla data della contestazione del primo addebito. Infine, il dipendente ha eccepito che non era in condizione di fare le notifiche in quanto non ha mai conseguito la patente di guida. In che considerazione deve essere tenuta tale giustificazione? Grazie.