Attenzione, devi essere loggato ed avere credito residuo per poter inserire un nuovo quesito!
L’art. 10 della Legge 447/1995 prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso di accertato mancato rispetto dei limiti acustici e che il comma quarto dello stesso articolo prevede che il 70% delle somme versate allo Stato sono successivamente riassegnate ai Comuni e alle ARPA.
Recentemente l’A.R.P.A.S ( Sardegna ) a seguito di espressa richiesta da parte del Comune , invia i risultati dell’indagine fonometrica con relazione che attesta il superamento del limite differenziale di immissione di oltre 3 dB(A) .
Un primo problema si pone per quanto attiene a chi spetta di contestare la violazione accertata se, cioè, ai tecnici della stessa ARPAS ovvero al Capo Settore del Comune competente. Personalmente ritengo i primi onerati di tale incombenza ai sensi dello stesso art. 13 della Legge n. 689/1981 ma, a seguito della sentenza della Cassazione n. 50352/2016 anche quali agenti di polizia giudiziaria.
Si è avuto modo di constatare che la prassi in Italia è assai variegata in quanto capita che accerta e contesta la violazione l’ARPA ovvero a seguito di accertamento dell’Agenzia contesta la violazione il Comune.
Il secondo problema attiene all’autorità competente a ricevere il rapporto e ad emettere l’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 17 della Legge 689/1981.
Qui il panorama è ancora più variegato tra chi sostiene che la stessa sia da individuarsi nel Sindaco, nel Presidente della Giunta regionale, ovvero di quella Provinciale ovvero altro, organo statale.
Chi scrive ritiene che essendo la legge quadro in materia di inquinamento acustico essendo inerente alla tutela della salute , ai sensi dell’art. 17 della L. 689/1981 la competenza per materia – che ai sensi dell’art. 117 della Costituzione è concorrente tra Stato e Regione – debba essere individuata nel Presidente della Giunta regionale o nell’Ufficio periferico del Ministero della Salute ( il quale non avendone, fa ricadere tale competenza in capo al Prefetto). Personalmente ritengo che il Prefetto sia l’autorità competente anche in relazione alla ormai consolidata prassi di far coincidere chi incamera i proventi sanzionatori con l’autorità cui va inviato rapporto ex art. 17 l. 689/1981.;
L’ulteriore difficoltà si rileva in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni di cui all’art. 10 della L. n. 447/1995 e delle modalità del suo versamento.
Secondo il disposto dell’art. 10 c. 4 le somme parrebbero dover essere versate per intero allo Stato per poi essere riversate da questo nella misura del 70% a Comune e ARPAS. Il versamento in questo caso dovrebbe avvenire a cura del cittadino a mezzo modello F23.
Tuttavia, dalla lettura delle note all’ANCI da parte del Ministero dell’Ambiente , e dalla prassi di alcuni comuni, concernenti appunto le modalità di versamento delle sanzioni di cui all’art. 10 citato, sembrerebbe che la sanzione viene incassata direttamente dal Comune e riversata per l’importo del 70% a mezzo girofondi al Ministero dell’Ambiente.
Alla luce di quanto esposto, si chiede un parere in ordine a :
– A chi compete accertare e contestare la violazione dell’art. 10 della L. n. 447/1995
– Chi è l’Autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 L. 689/1981;
– A chi sono devoluti i proventi delle sanzioni di cui all’art. 10 l. n. 447/1995 e con quale concreta modalità;
– Se la violazione debba essere contestata anche in pendenza di procedimento per il 659 C.P.
Ringrazio.
Gentile utente,
per leggere la risposta al quesito è necessario effettuare il login.
Clicca sul pulsante “accedi / registrati” in alto a destra della pagina o (se sei già registrato) riempi il
form qui riportato, una volta loggato verrai riportato direttamente a questa pagina.
Grazie,
il team di PoliziaMunicipale.it