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Agosto 22, 2014
Sanzioni in materia di viabilità agro-silvo-pastorale
Stato del quesito
VALIDATED

Si chiede un parere riguardo la seguente problematica relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni in tema di regolamento comunale per la disciplina del transito in viabilità agro-silvo-pastorale prevista dalla normativa regionale in Regione Lombardia:
– La normativa regionale di riferimento è il T.U. l.r. 31/2008 art.59 che assegna la competenza del comune all'adozione del regolamento per il transito nella v.a.s.p. ( vi sono circolari in merito che chiariscono alcuni dettagli e criteri tra cui l'omogeneità di fondo a livello comprensoriale di Comunità montana, il transito oneroso dovuto al rilascio dei permessi che alimenta un fondo per la manutenzione, individuazione del soggetto gestore ecc. ma niente che riguarda la questione delle sanzioni);
– Dovendo quindi approvare il regolamento comunale ad avviso dello scrivente si fa riferimento alla L. 689/81 e di conseguenza gli art.7 e 7 bis del TUEL ; questo non solo perché il regolamento è di competenza del consiglio comunale ma perché il gestore individuato dal comune potrebbe essere anche un soggetto di natura giuridica privata ( consorzio forestale o tra privati cittadini); in virtù di questo principio i proventi delle sanzioni fanno riferimento all'art.17 della 689/81 con il Sindaco ( e quindi Dirigente individuato ) come Autorità competente per la gestione del contenzioso e dell'iter conseguente che in alcuni casi il soggetto gestore non avrebbe titolo per definire in quanto provvedimento di natura di polizia amministrativa.
– Inoltre molti comuni ritengo di vincolare anche i proventi delle sanzioni per la gestione del regolamento e quindi per la manutenzione della v.a.s.p. ( come per gli incassi dei permessi in quanto i principi di questa normativa oltre che di sicurezza sono anche di natura finanziaria)
– A questo si aggiunge il principio di specialità definito sempre dalla 689/81 che rafforza la nostra tesi; la sanzione applicata è determinata dal consiglio comunale in virtù del 7 bis del TUEL e non è invece la violazione di una norma regionale ( che a nostro avviso si applica proprio dove non trova nessuna disciplina comunale speciale definita come ad esempio nei terreni, nei boschi nei sentieri).
– L'interpretazione regionale invece è di tutt'altro avviso e con risposta al quesito sollevato sostiene che la sanzione è quella prevista dalla legge regionale, introitata dagli enti forestali di gestione (che quindi dovrebbero essere autorità competente nella gestione della sanzione amministrativa senza nessun titolo giuridico visto che come ribadito sopra alcuni sono soggetti di natura giuridica privata e inoltre il principio di specialità viene completamente ignorato)- Personalmente non condivido questa impostazione .
– Voi cosa ne pensate? Grazie