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La L. 94/09 ha disposto , con l'art. 1 c. 20 che :"…gli agenti "money transfer"…acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. … In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374".
Premesso quanto sopra, al Sindaco, quale autorità locale di P.S. giungono decine di segnalazioni in tal senso ogni settimana, in inoltrate dall'agenzia addetta al trasferimento del denaro e dalla stessa predisposte in capo a cittadini che esibiscono, all'atto dell'operazione di trasferimento denaro, sia il passaporto, sia la carta di identità italiana.
Si chiede di conoscere se vi sia un modo per ridurre le segnalazioni inoltrate al sindaco riducendole all'indispensabile, semprte e comunque nel rispetto dello spirito della norma di legge.
Quanto sopra atteso che la locale Questura (alla quale, previo accordo, vengono poi inoltrate le stesse) ha ad esempio specificatamente chiesto di non essere portata a conoscenza di quelle segnalazoni inerenti cittadini che, nell'effettuare tali operazioni, esibiscono esibiscono all'agente addetto al trasferimento, la carta di identità italiana.
Se lo spirito della norma è di verificare che, all'atto dell'operazione, il soggetto esibisca "valido titolo di soggiorno", sarebbe possibile indirizzare la società che riceve i versamenti in denaro affinchè verifichi e richieda, in luogo di carta di identità o di altro documento di identificazione, unicamente il "permesso di soggiorno", che dovrebbe poi essere il "valido titolo di soggiorno" citato dalla norma di cui sopra?
Vi sono altri suggerimenti operativi?
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