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October 20, 2019
Segnaletica orizzontale in aree vincolate
Stato del quesito
VALIDATED

La piazza del centro storico riveste interesse monumentale e paesaggistico. Per il rifacimento della pavimentazione, già eseguita, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, con autorizzazione ai sensi degli artt. 21-c. 4 e 22, D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, ha disposto che la finitura di tutti gli spazi doveva essere effettuata con cubetti di porfido. In una parte della piazza, come da progetto definitivo, era stata prevista e disposta la sosta a pettine di autovetture (come è noto, tale segnaletica orizzontale è obbligatoria quando gli stalli siano disposti a spina di pesce o a pettine). Nel progetto sono stati segnati come “segna posto auto” dei dispositivi circolari verosimilmente assomiglianti a dei chiodi stradali ex art. 154 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. A seguito di recente richiesta di chiarimenti (su chiodo stradale omologato con decreto ministeriale n. 2628 del 09/07/2012 – diametro mm 300, altezza mm 30, colorato di giallo di forma circolare) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito che l’installazione di chiodi, quindi di elementi in rilievo rispetto alla pavimentazione stradale, in aree come quella in oggetto, che seppur caratterizzata da vincoli e tutele particolari risulta esposta ad un prevalente flusso pedonale rispetto a quello veicolare, possa costituire un potenziale inciampo per i pedoni e quindi si ritiene di doverne sconsigliare l’impiego. Oltre a ciò, e qui aggiungo io, l’installazione di tali dispositivi (24 dispositivi circolari di colore gialli) creerebbe un forte impatto ambientate per di più di pessima estetica. Purtroppo, allo stato, stante il modo di posa del porfido (cubetti a ventaglio), non è possibile ricorrere a materiale lapideo ex art. 152 del regolamento del nuovo codice della strada. Premesso tutto ciò e nella consapevolezza che la delimitazione degli stalli di sosta con divieti ed obblighi dovrà essere resa nota all’utenza mediante impiego di prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale (perché disposti a pettine) per la quale, nonostante il sito rivesta interesse paesaggistico-ambientale, non si rivengono nel nuovo codice della strada disposizioni atte a limitare la possibilità di apposizione (infatti, il codice dei beni culturali D. Lgs. 42/2004, all’articolo 49 prevede disposizioni specifiche con riferimento ai cartelli e ad altri mezzi pubblicitari, non contemplando però la segnaletica stradale) si chiede se tracciare con vernice di colore bianco segni di dimensioni modeste possa determinare illecito da parte dell’Ente (ci sarà da rispondere alle minoranze) o possa invalidare (perché incompleta) la delimitazione degli stalli di sosta.