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Buongiorno,
la legge regionale inerente la disciplina in materia di polizia locale, dispone che:
I servizi di vigilanza esterna devono essere svolti da almeno due unità.
Gli enti che, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono di non armare la polizia locale, non possono impiegare il personale in servizi di vigilanza esterna.
A riguardo, si chiede se l’espletamento del solo servizio di vigilanza ai plessi scolastici all’ingresso ed uscita degli studenti, per un tempo non superiore ai 30 minuti a servizio, possa essere considerato servizio di vigilanza esterna, e quindi non effettuabile senza arma e con la presenza di un solo operatore di P.L., o se tale eccezione possa essere indicata nel regolamento del Corpo di P.L., senza entrare in contrasto con quanto previsto dalla legge regionale.
Tale servizio verrebbe svolto da personale che svolge servizi interni e che solo per le citate mansione uscirebbe all’esterno.
Grazie
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