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Relativamente al servizio N.C.C. l'art. 3 della Legge 15/92, modificato dall'art. 29, comma 1 quater, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, recita che il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione…(omissis).
Premesso quanto sopra, si può considerare come valida la prenotazione eseguita dal cliente utilizzando posta elettronica e , a seguito di controllo da parte di operatore della polizia locale effettuato in posto diverso dalla rimessa e/o dalla sede del vettore, mostrare l'e-mail (tramite portatile o palmare) della prenotazione?
Si ringrazia
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