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In un complesso ricettivo di nuova costruzione, è stato richiesto da parte del Comune parere alla Polizia Locale sulla sorvegliabilità dei locali. Visionata la mappa e dal soralluogo effettuato sul posto si è appurato che al piano terra vi è un piccolo appartamento adibito a residenza del proprietario/gestore della struttura recettiva. Tale appartamento comunica tramite una porta con locali facenti parte dell'area adibita al pubblico esercizio. Ora, dalla lettura del D.M. n 564 del 17/12/92 sulla sorvegliabilità dei pubblici esercizi, si evince l'impossibilità di collegamento tra parti ad accesso pubblico con parti riservate al privato; altresì alcuni commenti alla sopracitata norma consente eventuali accessi interni ad un'eventuale abitazione del portiere/custode. Per quanto riguarda la documentazione tecnica presentata dal progettista la parte dell'immobile adibita al proprietario viena semplicemente diciarata "alloggio del proprietario".
Noi siamo orientati ad esprimere parere favorevole con la prescrizione che l'accesso sia consentito ma che durante i peridi di non utilizzo la porta rimanga chiusa a chiave e che sia evidenziato l'accesso con la dicitura "privato" "divito di accesso". Chiediamo vostro parere in merito
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