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Ottobre 23, 2013
Sospensiva GdP a verbale e sequestro amm.vo
Stato del quesito
VALIDATED

Salve.
In seguito a presentazione di ricorso avverso verbale del Codice della Strada per violazione art. 193 (assicurazione scaduta di validità), il Giudice di Pace accoglieva la richiesta di sospensiva dell'atto, ordinando la restituzione del veicolo al proprietario/trasgressore per "…gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione…".
Si precisa che il provvedimento di sospensiva dell'atto e la restituzione del veicolo venivano accolti senza sentire entrambe le parti, bensì direttamente all'interno del decreto di fissazione d'udienza.
Sulla base della presentazione da parte del proprietario dell'atto redatto dal Giudice di Pace, si provvedeva quindi a restituire il mezzo.
Successivamente, la cancelleria del Giudice di Pace non provvedeva alla notificazione della fissazione d'udienza, con conseguente mancato deposito di memorie difensive e comparizione all'udienza da parte di questo Comando.
Veniva quindi fissata altra udienza, provvedendo entro i termini di legge al deposito degli atti e della memoria difensiva e presenziando all'udienza.
Il ricorso non è stato ancora deciso, rinviando ad ulteriore udienza per sentire testi e approfondire ulteriori dettagli.
Nulla ha deciso ancora il Giudice di Pace, riguardo la sospensiva del provvedimento impugnato.
Le mie domande riguardano quindi proprio questo ultimo aspetto e per la precisione il sequestro amministrativo, posto che al fine della restituzione del veicolo, il proprietario aveva presentato regolare certificato di assicurazione RCA della validità di sei mesi.
Come bisogna interpretare l'art. 5 del D.l.vo 150/2011?
Poteva il Giudice di Pace provvedere alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato senza preliminare udienza e senza sentire il Comando procedente?
Quand'è che la sospensione dell'atto e quindi anche la sospensione del sequestro amministrativo diviene inefficace?
In caso di decadenza dell'efficacia della sospensione dell'atto, bisogna procedere a nuovo sequestro amministrativo oppure il sequestro amministrativo gia' eseguito riprende la sua efficacia?
In questo secondo caso bisogna procedere nuovamente all'apposizione dei sigilli e a comunicazione al custode del veicolo?
Alcuni colleghi sostengono che la prima udienza, quella a cui per mancanza di notificazione di fissazione d'udienza non si è provveduto al deposito degli atti e alla comparizione, non sia da conteggiare, dovendosi ritenere come prima udienza quella in cui abbiamo provveduto a deposito di memoria di costituzione. Questa ricostruzione e' corretta?
Distinti saluti.