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Questo Ufficio ha elevato verbale per violazione all'art. 87 c.6 del C.d.S. a una ditta di autoservizi che malgrado fosse stata esclusa dalla gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale continuava ad effettuarlo, probabilmente ritenendosi proprietaria di precedente concessione, anche dopo l'affidamento definitivo fatto dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ad altra ditta risultata aggiudicataria della predetta gara. In data 7/10/2009 personale di questo Ufficio su segnalazione del Responsabile del Servizio Amministrativo datata 6/10/2009 ,che informava del definitivo affidamento del servizio di trasporto pubblico locale a ditta diversa, elevavano verbale alla ditta dichiarata esclusa dalla procedura di gara dalla Commissione all'uopo istituita.
Con il predetto verbale si procedeva al fermo amministrativo dell'autobus ed all'affidamento in custodia al conducente dello stesso e si disponeva la sospensione della carta di circolazione ,invitando il conducente a presentarla all'Ufficio di Polizia Municipale entro 24 ore ( circolava con fotocopia autenticata art. 180 C.d.S.) In data 8/10/2009 alle ore 15,30 scadevano le 24 ore previste per la presentazione della carta di circolazione, senza che l'interessato provvedesse a tale adempimento.
In data 9/10/2009 ( giorno successivo la scadenza del termine di presentazione del documento) alle ore 11,00 questo Ufficio compilava verbale per violazione art. 180 c.8 per non aver ottemperato all'invito di presentare la documentazione richiesta e verbale supponendone il non possesso . Sempre in data 9/10/2009 il TAR competente si pronunciava per la sospensiva della procedura di gara e tutti gli atti che potessero considerarsi presupposti o conseguenza dell'atto impugnato e che con lo stesso sia posto in rapporto di correlazione. Detta ordinanza del TAR perveniva a questo Comune in data 16/10/2009. In data 17/10/2009 questo Ufficio disponeva con proprio verbale la restituzione del autobus sottoposto a fermo amministrativo. Successivamente si predisponevaa con propria determina la sospensione dell'efficacia del verbale di cui all'art. 87c. 6 elevato in data 7/102009 sospensione dei termini previsti per il pagamento in misura ridotta informando con raccomandata ar il conducente dell'autobus e l'obbligato in solido, informando nel contempo gli stessi che i termini sarebbero ripresi ad essere conteggiati nel caso in cui il TAR decidesse di non dover accogliere il ricorso della ditta ricorrente.
Domande:
il comportamento di questo Ufficio può essere considerato corretto?
và sospeso anche il verbale elevato ai sensi dell'art. 180 c.8 per non aver ottemperato all'obbligo di presentare la documentazione richiesta tutto correlato al servizio per il quale era intervenuta la sospensiva del TAR?
E' possibile in caso di non accoglimento del ricorso riprendere il fermo amministrativo collegato alla violazione dell'art. 87 c.6 servizio esercitato senza averne titolo legale?
Grazie!
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