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Gentile redazione, dopo aver letto il commento al D.P.R. n° 151 del 31 agosto 2012, (entrato in vigore il 15 settembre u.s.) pubblicato nel vostro sito e riguardante tutte le novità introdotte sul nuovo contrassegno di parcheggio per disabili, pongo il seguente quesito:
il nostro Comune (fino al D.P.R. 151/2012), ai possessori di contrassegno per disabili che presentassero richiesta per avere un parcheggio (stallo disabili) nei pressi della propria abitazione, rilasciava e concedeva tale agevolazione a prescindere che avesse o meno il parcheggio nella propria abitazione, abitasse o meno in strade ad alta densità di traffico e fosse o meno in possesso di patente di guida. Tale situazione è sostanzialmente "sfuggita" di mano perché le richieste sono aumentate sempre più determinando una presenza abnorme di stalli riservati seppur non ad personam; sostanzialmente chiunque lo richiedesse lo otteneva.
La novità introdotta dalla riscrittura del nuovo 5° comma dell'art. 381 Reg. Es. ha sostanzialmente circoscritto la possibilità di concessione di stallo disabili riservato, ai soli casi in cui l'avente diritto non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile nonché fruibile, ed abiti nelle zone ad alta densità di traffico.
In tal caso tutti gli stalli di sosta precedentemente concessi, ivi compresi quelli di soggetti che possiedono un'area parcheggio o possono fruirla e che abitino in zone a bassa densità di traffico, devono essere revocati per mancanza dei requisiti sopra indicati? Se si, è necessario adottare apposita ordinanza di revoca singolarmente? Inoltre la competenza ad emettere l'ordinanza di revoca è del Sindaco e/o del Dirigente/P.O?
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