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Novembre 19, 2012
Sulla ripetibilità delle spese a carico dei soggetti ex art. 196 CdS.
Stato del quesito
VALIDATED

Secondo quanto stabilito ex art. 201, comma 4°, del vigente Codice della Strada «
Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria».
In base a quanto stabilito con il recente D.Ministero Finanze del 12/09/2012 in G.U. 254 del 30/10/2012 – in vigore dal 01/11/2012 – «
Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta su richiesta. E' esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.»
Sembra di capire, dunque, che a parte le spese di notifica e le eventuali spese sostenute per l'accertamento (costo visura DTT o ACI/PRA – ripartizione in quota parte del costo dell'abbonamento a banca dati visure DTT e ACI/PRA) siano escluse dalla ripetibilità tutte le spese precedentemente richieste al trasgressore, ovvero le eventuali spese di stampa, postalizzazione, rendicontazione, elaborazione dei verbali, nonché le eventuali spese per CAN e CAD.
Si chiede di chiarire se questa interpretazione restrittiva sia corretta o se, nonostante il citato D.M., sia ancora legittimo proseguire nella richiesta di rimborso al trasgressore anche delle spese di stampa, postalizzazione, rendicontazione ed elaborazione dei verbali, nella convinzione che tali spese – finalizzate tutte all'accertamento della violazione – possano essere incluse a pieno titolo nel novero delle "spese di accertamento" di cui al 4° comma del citato art. 201 CdS.
Grazie.