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Buonasera, il ns. Sindaco nella zona a traffico limitato mediante ordinanza ha autorizzato a transitare nella medesima:
– tutti i confinanti, compresi i negozianti;
– i veicoli che effettuano carico e scarico in certe ore della giornata;
– le biciclette.
Non ha concesso il transito alle NCC, ai taxi e agli autobus di linea. Inoltre non ha concesso il transito ai veicoli al servizio di persone disabili. Alla luce des D.P.R. 24.07.1996, n. 503 (Art. 11, comma 3) questo divieto di accesso ai veicoli di persone disabili è legittimo, vedendo anche le numerose protesta da parte della rispettiva categoria di persone?
Cordiali saluti.
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