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A seguito di contestazione – effettuata in un comune dell'hinterland di Milano – della violazione di cui all'articolo 46 della L. 298/76 a carico di un "corriere" ucraino, il veicolo veniva sottposto, tra l'altro, a fermo ex articolo 207 anche perchè il conducente non si avvaleva del pagamento immediato.
Nella contestazione si indicava la consueta somma di _ 4.130,00 e la posibilità di ricorso al Prefetto (D.P.R. 571/82)
Nel giro di due settimane, con una velocità sbalorditiva (ma giustificata e comprensibille visto il numero di R.G., corrispondente al 41 pur essendo oltre la metà di febbraio) il Giudice di Pace di Pontebba (dov'è? Trieste? E' già in Slovenia?) dispone la sospensione del priovvedimento di fermo offrendo la possibilità allo stesso proprietario di effettuare un deposito cauzionale pari al minimo edittale.
Per altro fissa anche una udienza ad aprile. A Pontebba.
Premesso che non risulta – nè ad oggi nè all'epoca dei fatti – che l'Ucraina si sia annessa alla U.E. oppure sia entrata a far parte dello S.E.E. mi chiedo: come comportarsi a fronte di un simile provvedimento – io ritengo – viziato (se questo è il termine corretto) sia per incompetenza territoriale che di Autorità, sia nel suo contenuto (in special modo in relazione all'importo cauzionale indicato)?
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