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Agosto 19, 2021
Tso e porto d'arma
Stato del quesito
VALIDATED

Art 39-bis del decreto legge n. 77/2021 (Piano nazionale di ripresa e resilienza): conseguenze derivanti sul porto d'armi previste a carico di persone eventualmente sottoposte ad un trattamento sanitario obbligatorio. La norma pone in carico al Sindaco (quindi alla Polizia Locale) l'onere di comunicare al Prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore (di cui all’art. 35, comma 7, del TULPS). Se ne deduce che non tutti i TSO vanno comunicati, ma solo quelli eseguiti per patologie suscettibili di determinare il venir meno dei rquisiti psico fisici. Pertanto la domanda è la seguente: sarà il medico che nella proposta e nella convalida dovrà scrivere che ci troviamo in una patologia che determina il venir meno dei suddetti requisiti?